se l'art. 2391 sul conflitto di
interessi sia derogabile
art. 1394 - Conflitto d'interessi.
1. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
d'interessi col rappresentato può essere annullato (1441) su domanda del
rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (2391,
2631).
art. 1395 - Contratto con se
stesso.
1. È annullabile (1441) il contratto che il rappresentante conclude
con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che
il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del
contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto
d'interessi (1394, 1735).
2. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato
(1471 n. 4).
Ritenete possibile inserire in uno statuto
di una società per azioni una clausola con la quale si sancisce per
il Consiglio di amministrazione una deroga all'articolo 2391 c.c. (conflitto di
interessi) "in considerazione del particolare oggetto sociale".
Not. Barbara D'Alia
Così com'è
formulata nel quesito, la clausola statutaria sembrerebbe non ammissibile,
giacchè la disciplina sul conflitto di interessi di cui all'art. 2391, c.c.,
risponde ad un principio di carattere generale, già presente negli artt. 1394 e
1395, c.c.
Piuttosto,
potrebbe valutarsi l'ammissibilità di una clausola che - sulla falsariga di
quanto gli stessi artt. 1394 e 1395, c.c., dispongono in linea generale -
predetermini alcune fattispecie singole in cui l'eventuale conflitto di
interessi degli amministratori debba ritenersi escluso.